Statuto
Ultima modifica 22 maggio 2023
Art. 1 Costituzione e denominazione dell’Autorità di Bacino Lacuale
1. Il Consorzio dei Comuni e delle Province rivierasche dei laghi di Alserio, Annone, Garlate, Lario, Mezzola, Montorfano, Olginate, Pusiano e Segrino, composto dai Comuni rivieraschi di seguito elencati: Abbadia Lariana, Albavilla, Alserio, Annone di Brianza, Bellano, Blevio, Bosisio Parini, Calolziocorte, Canzo, Capiamo Intimiano, Cernobbio, Cesana Brianza, Civate, Colico, Colonno, Cremia, Dervio, Domaso, Dongo, Dorio, Erba, Eupilio, Faggeto Lario, Galbiate, Garlate, Gera Lario, Gravedona ed Uniti, Griante, Lecco, Lenno, Lezzeno, Lierna, Longone al Segrino, Malgrate, Mandello del Lario, Menaggio, Merone, Monguzzo, Montorfano, Musso, Nesso, Novate Mezzola, Oggiono, Olginate, Oliveto Lario, Ossuccio, Perledo, Pescate, Pianello del Lario, Pognana Lario, Pusiano, Rogeno, Samolaco, San Siro, Sorico, Suello, Torno, Tremezzo, Valbrona, Valmadrera, Varenna, Vercana, Verceia, Vercurago, nonché dalle Province di Como e di Lecco, ai sensi e per gli effetti dell’art. 48 comma 4 della legge regionale n. 6 del 4 aprile 2012 è trasformato in Ente Pubblico non economico per il perseguimento degli scopi di cui al successivo art. 2 ed è dotato di personalità giuridica e di autonomia organizzativa e contabile. L’Ente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 48, comma 2, della legge regionale n. 6 del 4 aprile 2012, di seguito chiamata legge, assume la seguente denominazione: «Autorità di Bacino del Lario e dei Laghi minori», di seguito chiamato anche Autorità o Ente.
2. La quota di rappresentanza nell’Ente di ciascun Comune viene stabilita con il seguente criterio: in ragione dei canoni demaniali effettivamente riscossi ogni anno e della lunghezza delle coste lacuali di ogni comune. Dal momento dell’attivazione di altri servizi, facenti parte degli scopi dell’Autorità, l’Assemblea individuerà appositi indici che tengano conto dell’apporto specifico di ogni ente aderente.
3. Le Province partecipano in ragione del 10 per mille, in proporzione all’effettiva quota versata all’Autorità. Tale quota sarà almeno pari ai fondi erogati annualmente dalla Regione alle Province per l’espletamento delle funzioni delegate in base alla legge regionale 6/2012 in materia di navigazione interna.
4. Le quote di rappresentanza determinano unicamente ed esclusivamente il peso del voto di ogni singolo Comune o dell’Unione dei Comuni aderente all’interno dell’Assemblea dell’Ente, vengono utilizzate come metodo statistico per la rappresentazione dei risultati di esercizio e non rappresentano alcuna quota di proprietà o di partecipazione al patrimonio dell’Ente.
5. Le quote di partecipazione all’Autorità sono inizialmente definite con il metodo di calcolo individuato nell’allegato A.
6. L’Assemblea, con la maggioranza che rappresenti almeno la metà delle quote, ha la facoltà di modificare i criteri per il calcolo delle quote stabiliti nell’allegato A L’approvazione delle nuove quote da parte dell’Assemblea dell’Autorità è atto sufficiente per l’aggiornamento dello Statuto senza ulteriore atto formale.
7. Le quote di ogni singolo ente sono ricalcolate annualmente in sede di rendiconto di esercizio e approvate dall’Assemblea a valere sul successivo esercizio finanziario.